Attraverso due recenti interventi legislativi, adottati in attuazione di Direttive Europee, sono stati introdotti nuovi reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Ricordiamo cosa sono i reati presupposto: si tratta dei reati inquadrati dal D.Lgs. 231/2001, che negli anni sono poi stati ampliati da diversi interventi del legislatore, e che determinano una responsabilità amministrativa per l’ente qualora vengano commessi.

Si ricorda che il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati presupposto commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, e che l’adozione di un Modello organizzativo 231 può costituire per l’impresa una causa esimente dall’imputazione, che può comportare gravi conseguenze, non solo pecuniarie, ma anche interdittive. L’art. 6 del Decreto 231 infatti precede che la società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, se dimostra di avere redatto ed efficacemente applicato un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Di quali nuovi reati presupposto parliamo in questo caso specifico specifico?

Del D.Lgs. n. 184/2021, in attuazione della Direttiva UE n. 2019/713 “relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” e del D.Lgs. n. 195/2021, in attuazione della Direttiva UE n. 2018/1673 “sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”.

Il “catalogo” dei reati presupposti va quindi ampliandosi e in conseguenza di queste recenti novità, gli enti che hanno adottato un Modello di organizzazione gestione e controllo sono chiamati a verificare l’analisi dei rischi effettuata e a valutare eventuali aggiornamenti dello stesso, nonché dei controlli previsti.