L’obiettivo della Direttiva UE 2019/1937 è quello di garantire un’adeguata tutela ai lavoratori che decidano di segnalare illeciti, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
In particolare, si ritiene necessario rafforzare la tutela dei segnalanti a) introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri; b) garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni.
Nella definizione di segnalante (whistleblower) rientrano non soltanto i dipendenti dell’organizzazione, ma anche i fornitori, gli stagisti, persino i candidati, sino agli ex-dipendenti, ai giornalisti e tutti i portatori d’interesse interni ed esterni (stakeholder)
Cosa cambierebbe per il whistleblowing in Italia con la Direttiva europea:
- Le aziende e gli enti (privati e pubblici) con oltre 50 dipendenti e i Comuni con più di 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di un canale di segnalazione interno;
- I segnalanti (whistleblowers) devono poter inviare le segnalazioni attraverso una piattaforma online sicura che tuteli la riservatezza dell’identità del segnalante.
Com’è lo stato dell’arte?
Nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2022 n. 199 è stata pubblicata la Legge n. 127/2022 sulla delega al Governo per il recepimento delle direttive europee. Per mezzo di questa legge, il Governo potrà adottare a partire dalla sua entrata in vigore (il 10 settembre) le disposizioni attuative della direttiva.